CONTRO LE FECI DEI CANI IN TERRA

E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (punto 4 art. 2 Ordinanza pubblicata sulla G.U. 23 marzo 2009).

E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (punto 4 art. 2 Ordinanza pubblicata sulla G.U. 23 marzo 2009).
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