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Studentessa sorda bocciata al Besta, il Tar: potrà ripetere l'esame Il tribunale: alla ragazza non sono stati accordati i benefici di legge ricollegabili alla sua condizione
12/01/2010
il legale: «La protesi all'orecchio non può essere sopportata per più di due ore» MILANO - E' stata bocciata perché ritenuta non idonea, senza però che le fossero accordati i benefici di legge ricollegabili alla sua condizione di sorda. Ora potrà ripetere l'esame di riparazione per l'ammissione alla quinta classe: lo ha deciso il Tar della Lombardia, accogliendo il ricorso della ragazza presentato dall'avvocato Filippo Facino contro il Ministero della Pubblica istruzione e l'istituto scolastico. Il caso riguarda una 19enne iscritta al Liceo scienze sociali «Fabio Besta» di Milano. Il tribunale ha disposto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di bocciatura. LA LEGGE VIOLATA - I giudici amministrativi hanno ritenuto che la studentessa non abbia sostenuto l'esame «nel rispetto delle misure prescritte dall'art. 16 della legge 1992 n.104 in favore degli studenti handicappati». Il provvedimento di non ammissione, inoltre, secondo i giudici, «non contiene alcun riferimento al piano educativo individualizzato, né indica per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte», come invece prevede lo stesso articolo di legge. Come spiegato dall'avvocato Facino, ora la scuola dovrà concordare con la studentessa una data per la ripetizione l'esame, pena un nuovo giudizio di inottemperanza, sempre davanti al Tar. TROPPE ORE PER LA PROTESI - La studentessa, iscritta in quarta nell'istituto di via don Calabria (zona Cimiano), aveva terminato lo scorso anno scolastico con 5 debiti da recuperare. In quattro materie era stata promossa, ma era «caduta» sulla quinta, matematica, venendo così bocciata. Il legale della giovane nel suo ricorso al Tar ha spiegato: «La protesi all'orecchio non può essere sopportata per più di due ore - spiega l'avvocato - come invece è accaduto durante l'esame; inoltre, la mia assistita non è stata affidata a un piano educativo individualizzato, né a un insegnante di sostegno, come dispone la normativa». Il Tar ha ritenuto di accogliere le tesi dell'avvocato e, adesso, la giovane è in attesa di conoscere la data in cui ripeterà l'esame. IL TERMINE CORRETTO E' «SORDA» - In merito al termine improprio «sordomuta» usato in merito a questa vicenda da diverse agenzie di stampa, l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi Onlus - Ente Morale preposto per legge alla rappresentanza e tutela delle persone sorde in Italia (L. 698/50 e D.P.R. 31.03.1979) - ha chiesto la rettifica del termine con il termine «sorda». Con legge Legge 20 febbraio 2006, n. 95 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, infatti, il Parlamento italiano ha abolito nel nostro Paese il termine «sordomuto» sostituendolo proprio con «sordo». Con tale provvedimento si è voluta eliminare una definizione fuorviante, in quanto induce nel pregiudizio che ad un deficit sensoriale sia associato un impedimento fisico dell'apparato fono-articolatorio.
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