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Sostegno, la Consulta boccia i tagli: ritornano le ore in deroga
02/03/2010

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità del tetto massimo al numero di docenti di sostegno senza la possibilità di assegnare ore in aggiunta agli alunni con grave e certificata disabilità. Nocera (Fish): "L'integrazione non è solo nel sostegno"

ROMA. No al tetto massimo di docenti per il sostegno senza la possibilità di deroghe: arriva dalla Corte Costituzionale un importante pronunciamento in materia di inclusione degli alunni con disabilità. La Suprema Corte ha infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2 commi 413 e 414 della legge 244/08 che fissava un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno vietando contestualmente la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto. La vicenda era cominciata davanti al Tar di Catania, che aveva negato la richiesta di ore aggiuntive (rispetto a quelle concesse dall'Ufficio scolastico) ad un'alunna con certificazione di grave disabilità (si parla di "ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave) con la motivazione che la legge 244/08 aveva abrogato la possibilità di deroghe e la concesione di ore aggiuntive, precedentemente consentita.

La famiglia dell'alunna era ricorsa in appello al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, che aveva deciso la non manifesta infondatezza della questione, rinviando il tutto alla Corte Costituzionale. La Consulta ha ora deciso per l'incostituzionalità con la sentenza 80/2010 depositata il 26 febbraio scorso: le norme sono in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che impone una differente valutazione delle effettive esigenze a seconda della gravità della situazione di disabilità, con l'art. 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che riconosce il diritto all'inclusione scolastica, con gli articoli 2, 10, 34 e 38 della Costituzione, con altre leggi ad iniziare dalle legge 104/92, come interpretata dalla costante giurisprudenza della stessa Corte ed in particolare dalla sentenza n. 215/87.

La Corte ha respinto le obiezioni dell'Avvocatura dello Stato, che difendendo la norma affermava che il legislatore ha la discrezionalità di decidere come regolare il diritto allo studio anche degli alunni con disabilità, fissando un rapporto medio nazionale di un posto di sostegno ogni due alunni certificati con disabilità. La Suprema Corte ha invece affermato che l'integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito per gli alunni con disabilità e che si realizza fondamentalmente tramite l'assegnazione di docenti per il sostegno secondo le "effettive esigenze" di ciascuno e non secondo un rapporto medio nazionale. Pertanto secondo la Corte - la situazione di gravità richiede una quantità di risorse maggiore rispetto a chi non si trova in tale situazione. La discrezionalità in materia del legislatore, afferma la Consulta, incontra un limite invalicabile nel nucleo essenziale del diritto allo studio costituzionalmente garantito, che è costituito, in tal caso, dal rispetto delle "effettive esigenze" imposte dalla situazione di gravità.

Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, il ministero dovrà rivedere la normativa amministrativa sulla riapertura delle deroghe e le famiglie potranno richiedere, se motivate, ore aggiuntive di sostegno. Il tutto entro il mese di giugno, dal momento che in luglio il ministero dovrà assegnare le ore documentate e richieste. "La decisione della Corte spiega Salvatore Nocera, vicepresidente Fish - avrebbe potuto essere meno negativa per il ministero, se lo stesso avesse potuto dimostrare che le risorse necessarie al diritto allo studio non sono solo le ore di sostegno, ma anche la presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe: ma il dicastero di viale Trastevere non era e non sarà mai in grado di poter sostenere ciò, poiché manca una norma che renda obbligatoria per tutti i docenti la formazione iniziale ed in servizio sulla didattica dell'integrazione".

"Così continua Nocera - in attesa che il ministero si decida a formulare queste norme d'intesa coi sindacati, esso si vedrà costretto ad assegnare sempre più ore di sostegno ed in caso di diniego a soccombere nei giudizi, che lo stanno continuamente condannando non solo alla rifusione delle spese di causa, ma anche al risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti alla sofferenza subita dagli alunni per l'insufficiente rispetto del loro diritto allo studio". Da un lato insomma, precisa il vicepresidente Fish, tale "giusta decisione non ripaga delle ansie e dei fastidi le famiglie che hanno dovuto sottoporsi alla trafila giudiziaria, né quelle che, per mancanza di mezzi economici, hanno dovuto rinunciare ai ricorsi". Senza considerare che, conclude Nocera, "per colpa del ministero si continua a rafforzare l'erronea convinzione che l'integrazione scolastica si effettua solo con la risorsa delle ore di sostegno".
da Redattore Sociale 01-03-2010


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