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Congedo straordinario per l'assistenza dei disabili senza coabitazione
05/03/2010
ROMA. Il 'condominio' giustifica la possibilità di assistere familiari disabili e, quindi, il diritto a fruire di permessi dal lavoro. Il congedo, in altre parole, spetta anche quando i due soggetti non coabitano (chi presta e chi riceve assistenza), purché abbiano residenza nello stesso comune, identico indirizzo e medesimo numero civico, ma (appunto) interni diversi. La novità, che di fatto amplia la possibilità di fruire del 'congedo straordinario per l’assistenza di persone con handicap grave', arriva da una nota del 18 febbraio del ministero del Lavoro in risposta ad appositi quesiti.
Il 'congedo straordinario', indennizzato, è finalizzato all’assistenza di persone con handicap grave. La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo. Ne hanno diritto il coniuge se convivente con la persona gravemente disabile; i genitori, naturali oppure adottivi, e gli affidatari di persone con disabilità per i quali sia stata accertata la situazione di gravità; i fratelli o le sorelle (alternativamente) conviventi con il soggetto portatore dell’handicap grave; i figli conviventi con la persona in situazione di disabilità grave.
Per ottenere il diritto al congedo è richiesto il possesso degli stessi requisiti che permettono di aver diritto alle speciali agevolazioni previste dalla legge sull’handicap, la cosiddetta ' 104' (che prevede il riconoscimenti di giorni di permesso mensili retribuiti; il prolungamento del congedo parentale; i permessi orari retribuiti).
Il congedo può essere fruito per una durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa. Tale soglia costituisce il limite del periodo massimo di permessi complessivamente fruibile tra tutti gli aventi diritto, con riferimento a ciascuna persona affetta da disabilità grave. Ai fini della fruizione, il congedo può essere frazionato a giorni, settimane, mesi. È retribuito con indennità pari all’ultima retribuzione in godimento o effettivamente percepita nell’ultimo mese che precede l’astensione dal lavoro; l’Inps riconosce la copertura previdenziale (contribuzione figurativa). Il tutto (contributi e indennità) spetta fino a un importo complessivo pari per l’anno 2010 a euro 43.576,06 (euro 43.276,13 per l’anno 2009).
Per ottenere il permesso va presentata apposita domanda all’Inps in duplice copia (vanno utilizzati i moduli Hand4 per i genitori, Hand5 per fratelli e sorelle, Hand6 per il coniuge e Hand7 per i figli, disponibili presso gli uffici Inps e sul sito internet www. inps. it). L’istituto previdenziale restituisce una copia per ricevuta che deve essere presentata al proprio datore di lavoro. Alla domanda bisogna allegare la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell’handicap.
Daniele Cirioli La novità arriva da una nota di risposta del ministero del Lavoro da Avvenire 03-03-2010
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